Tra le novità in materia di tributi locali previste dalla legge di bilancio 2024, all’art. 1 comma 71 della L. 213/2023, due norme di interpretazione autentica relative all’esenzione dall’IMU per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali e tra essi dalle parrocchie.
A tal proposito, va ricordato che l’art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019 riconosce l’esenzione dall’IMU per “gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i)”.
Dunque, per beneficiare dell’esenzione, viene richiesta la compresenza di due requisiti:
– un requisito soggettivo, in quanto il soggetto passivo IMU deve qualificarsi come “ente non commerciale” ex art. 73 comma 1 lett. c) del TUIR;
– un requisito oggettivo, ossia l’utilizzo dell’immobile, da parte dell’ente non commerciale possessore, per lo svolgimento, con modalità non commerciali ex artt. 3 e 4 del DM 200/2012, delle attività istituzionali elencate all’art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. 504/92 (ossia delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, religiose e di culto di cui all’art. 16 lett. a) della L. 222/85).
La legge di bilancio 2024 dispone che il citato art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019, nonché le norme richiamate o sostituite da tale disposizione, vanno interpretate nel senso che gli immobili dell’ente non commerciale si intendono:
– “posseduti” anche se concessi in comodato a un altro ente non commerciale, funzionalmente o strutturalmente collegato all’ente concedente, a condizione che l’ente comodatario svolga nell’immobile esclusivamente le attività istituzionali previste dall’art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. 504/92, con modalità non commerciali;
– “utilizzati” anche in assenza di esercizio attuale delle attività istituzionali di cui all’art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. 504/92, purché detta assenza non determini la cessazione definitiva della strumentalità dell’immobile allo svolgimento delle predette attività.
Immobili in comodato
Con la prima disposizione, viene dunque riconosciuta l’esenzione dall’IMU anche per gli immobili che l’ente non commerciale proprietario, quindi anche le parrocchie, concede in comodato, purché vi sia la compresenza di due requisiti:
– occorre che l’immobile sia concesso in comodato ad altro ente non commerciale, funzionalmente o strutturalmente collegato all’ente concedente (soggetto passivo IMU);
– è inoltre necessario che l’ente non commerciale comodatario svolga nell’immobile ricevuto esclusivamente le attività istituzionali dell’art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. 504/92, secondo modalità non commerciali.
L’esenzione IMU vale quindi anche per gli immobili concessi in comodato alle Associazioni e Fondazioni che gestiscono le scuole dell’infanzia quando l’esercizio dell’attività è svolto con modalità non commerciale e come tale risulta anche dalla dichiarazione annuale IMU presentata dalla parrocchia o altro ente non commerciale proprietario.
Immobili delle parrocchie utilizzati solo parzialmente come strumentali
Con un’ulteriore norma di interpretazione autentica, l’art. 1 comma 71 della L. 213/2023 precisa altresì che va riconosciuta l’esenzione dall’IMU, in capo all’ente non commerciale possessore, anche per l’immobile nel quale non vengono attualmente esercitate le attività istituzionali di cui all’art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. 504/92, purché al contempo:
– l’immobile risulti strumentale allo svolgimento delle predette attività;
– il mancato esercizio attuale delle attività istituzionali non determini la cessazione definitiva di tale strumentalità.
L’esenzione IMU vale quindi anche per gli immobili case canoniche, circoli parrocchiali ed altri fabbricati, non abitate dal parroco o non utilizzati in modo continuativo, purché permanga l’utilizzo anche ad uso diverso da abitazione del parroco, quale per esempio: archivio parrocchiale, luogo di riunione in particolari occasioni di gruppi parrocchiali, attività ricreative e culturali occasionali, magazzini e depositi di beni strumentali per le attività istituzionali.
Entrambe le disposizioni sopra illustrate identificano norme di interpretazione autentica, e in quanto tali producono effetti anche per le annualità precedenti alla loro entrata in vigore.
Attenzione che l’onere della prova, in caso di contestazione da parte del Comune, è a carico di chi intende avvalersi della esenzione, quindi della parrocchia.
E’ quindi opportuno oltre che obbligatorio presentare la dichiarazione IMU annuale, compilata correttamente per tutti gli immobili posseduti dalle parrocchie, entro il 30 giugno di ogni anno e tenere annotato, per gli immobili a rischio di contestazione, le attività svolte e le persone coinvolte nelle iniziative.
L’economo diocesano – rag. Daniele Andreotti – rimane a disposizione per ogni chiarimento